Obblighi di legge per i datori di lavoro dei dipendenti che lavorano al Pc

Lavorare al pc in una azienda, per parecchie ore consecutive, comporta rischi che possono recare danni alla salute e alla sicurezza del dipendente. I datori di lavoro, devono rispettare gli obblighi di legge in base all’art. 54 del d.lgs. 626/94 le cui norme si applicano ai compiti del lavoratore che è addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali.

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Art. 54 del d.lgs. 626/94

 

Tocca al datore di lavoro, in base all’art.4 comma 1, valutare i rischi ai quali vanno incontro i suoi dipendenti:

  • Per la vista e per gli occhi;
  • Per i problemi che riguardano la postura e l’affaticamento fisico e mentale;
  • Per le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
  • Il datore di lavoro deve adottare le misure per evitare questi rischi.

Tocca sempre al datore di lavoro assegnare le mansioni e i compiti lavorativi, ai dipendenti che sono addetti ad usare i Computer e distribuire il lavoro evitando che sia ripetitivo e continuativo, concedendo al dipendente una interruzione del lavoro davanti al Pc.

Pausa di 15 minuti ogni 2 ore

 

L’articolo di legge recita che se il dipendente svolge l’attività lavorativa per almeno 4 ore consecutive, il datore di lavoro, ha l’obbligo secondo le norme stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, di concedergli pause, oppure assegnargli altre mansioni. Il dipendente in ogni caso, anche in assenza della disposizione contrattuale, per diritto deve fare una pausa,  (che è parte integrante dell’orario di lavoro) di 15 minuti ogni 2 ore di presenza continuativa davanti al Computer.

Nell’articolo di legge, si evidenzia che:

I dipendenti prima di essere assegnati al lavoro ai terminali devono essere sottoposti a visita medica che escluda presenza di malformazioni strutturali e ad una visita oculistica. In base all’esito delle visite mediche tali dipendenti, saranno ritenuti:

  • idonei, con o senza prescrizioni;
  • non idonei;

 

In ogni caso i dipendenti saranno sottoposti ad una sorveglianza sanitaria e a visite di controllo periodiche che saranno stabilite dal medico competente. Biennale per coloro che sono stati ritenuti idonei, e per colore che hanno superato i 50 anni e ogni 5 anni per tutti gli altri.

Il dipendente se lo richiede, può svolgere un controllo oftalmologico, se si accorge di avere dei problemi, confermati dal medico competente, alla vista.

È compito a sue spese del datore di lavoro, di fornire ai dipendenti i dispositivi speciali per la correzione visiva, resa necessaria a causa dell’attività svolta davanti ai terminali, se i risultati delle visite mediche specialistiche lo confermino e qualora non si rende possibile usare normali dispositivi di correzione.

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