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Certificazione degli utili: chi deve occuparsene?
Il 7 gennaio 2013 è stato approvato dall’Agenzia delle entrate il nuovo schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate. Il provvedimento ha, così, aggiornato la versione precedente risalente al 2009 del modello per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES residenti e non in Italia, in qualunque forma corrisposti, a decorrere dal 1° gennaio 2012. L’aggiornamento è stato necessario per recepire l’unificazione delle aliquote di tassazione (art. 2 del D.L. n°138/2011).
Sono esclusi dalla certificazione gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Il 28 febbraio è la scadenza per consegnare il modello ai percettori al fine di attestare i proventi del 2012.
Modulistica certificazione degli utili
Ogni 28 febbraio dell’anno successivo all’operatività , si consegna la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) ai soggetti residenti nel territorio della Stato che percepiscono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES.
La modulistica di riferimento è la seguente:
- Schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe)
Istruzioni per la compilazione dello Schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe)
I soggetti che devono rilasciare la certificazione
- società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- imprese di investimento e agenti di cambio;
- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:
- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, anche per il trading online;
- contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);
- contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazione agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale cfr. Agenzia delle entrate).